Condizioni

  1. Gli oggetti restano di mia proprietà fino alla loro vendita e permangono presso il MANDATARIO in esposizione gratuita salvo quanto esposto di seguito.
  2. Prendo atto che mi sarà corrisposto dopo la vendita l’importo ricavato meno la percentuale di provvigione IVA compresa concordata come da allegata “LISTA OGGETTI IN CONTO VENDITA”.
  3. Prendo atto che l’importo degli oggetti venduti sarà disponibile dopo 7 giorni dall’avvenuta vendita e solo dopo aver prima contattato il MANDATARIO. Rimane inteso che la provvigione spettante al MANDATARIO maturerà esclusivamente nel momento in cui mi verrà liquidata la somma totale della vendita degli oggetti e fino a quella data il MANDATARIO sarà custode per mio conto dell’importo stesso e che le spese sostenute dallo stesso per la custodia delle somme incassate in nome e per mio conto si intendono compensate con i frutti eventualmente percepiti in dipendenza del deposito (art. 1775/1781 Cod. Civ.).
  4. Prendo atto che la durata massima dell’esposizione è di 90 (novanta) giorni per l’abbigliamento (AB) e per quanto riguarda le altre categorie l’esposizione sarà di 120 (centoventi) giorni a prezzo concordato e dopo tale termine gli oggetti invenduti e non ritirati saranno proposti scontati fino ad un massimo del 50% del prezzo concordato per ulteriori 30 giorni. Terminato tale termine gli oggetti diventeranno di proprietà del mercatino se non ritirati.
  5. Prendo atto che scaduti i termini del punto 4 senza nessun preavviso da ambo le parti, autorizzo il MANDATARIO a determinare il prezzo di vendita al maggior realizzo.
  6. Prendo atto che ogni mio diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per mio conto decade trascorso un anno dalla vendita degli stessi (art. 2964 del Cod. Civ.).
  7. Prendo atto che al fine di evitare la vendita degli oggetti al miglior realizzo (punto 5) o lo sconto fino ad un massimo del 50% (punto 4) sarà solo ed esclusivamente mia cura aggiornarmi sui tempi di esposizione; in deroga all’art. 1712 del Cod. Civ. sollevo il MANDATARIO dall’obbligo di comunicare l’esecuzione del MANDATO di VENDITA.

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